Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
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Art. 50.
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) é consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità
produttiva;
c) é consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività
di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico
competente;
d) é consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure
di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine,
agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie
professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a
tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali
é, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione
dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei
a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento
dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle
funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1,
lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello
svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per
le rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione
collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione,
riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro
committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione,
ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel
documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26,
comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio
delle funzioni.
7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é incompatibile con la nomina
di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.


