Art. 52. Sostegno alla piccola e media impresa,
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Art. 52.
Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla
pariteticità
1. Presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) é costituito il fondo
di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla
pariteticità. Il fondo opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non
preveda o costituisca, come nel settore edile, sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità
migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il:
a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del
Fondo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con
riferimento alla formazione;
b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli
imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e
dei lavoratori autonomi;
c) sostegno delle attività degli organismi paritetici.
2. Il fondo di cui al comma 1 é finanziato:
a) da un contributo delle aziende di cui all’articolo 48, comma 3, in misura pari a due ore lavorative
annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda ovvero l’unità produttiva calcolate sulla base
della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore
agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni
economiche erogate dall’INAIL. Il computo dei lavoratori è effettuato in base all’articolo 4 e la
giornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore;
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il
31 dicembre 2009, sono definiti le modalità di funzionamento e di articolazione settoriale e territoriale
del fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalità di cui al medesimo comma
nonché il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione e la composizione e le
funzioni del comitato amministratore del fondo.
3-bis. In fase di prima attuazione il fondo è alimentato con i residui iscritti nel bilancio dell’INAIL
delle risorse previste per le finalità di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale redige una relazione annuale sulla attività
svolta, da inviare al Fondo.


