Art. 52. Sostegno alla piccola e media impresa,


Art. 52.
Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla
pariteticità
1. Presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) é costituito il fondo
di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla
pariteticità. Il fondo opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non
preveda o costituisca, come nel settore edile, sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità
migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il:
a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del
Fondo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con
riferimento alla formazione;
b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli
imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e
dei lavoratori autonomi;
c) sostegno delle attività degli organismi paritetici.
2. Il fondo di cui al comma 1 é finanziato:
a) da un contributo delle aziende di cui all’articolo 48, comma 3, in misura pari a due ore lavorative
annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda ovvero l’unità produttiva calcolate sulla base
della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore
agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni
economiche erogate dall’INAIL. Il computo dei lavoratori è effettuato in base all’articolo 4 e la
giornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore;
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il
31 dicembre 2009, sono definiti le modalità di funzionamento e di articolazione settoriale e territoriale
del fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalità di cui al medesimo comma
nonché il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione e la composizione e le
funzioni del comitato amministratore del fondo.
3-bis. In fase di prima attuazione il fondo è alimentato con i residui iscritti nel bilancio dell’INAIL
delle risorse previste per le finalità di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale redige una relazione annuale sulla attività
svolta, da inviare al Fondo.

Indice.. Titolo I - PRINCIPI COMUNI

Art. 61. Esercizio dei diritti della persona offesa

Art. 60. Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare

Art. 59. Sanzioni per i lavoratori

Art. 58. Sanzioni per il medico competente

Art. 57. Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori

Art. 56. Sanzioni per il preposto

Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigent

Art. 54. Comunicazioni e trasmissione

Art. 53. Tenuta della documentazione

Art. 51. Organismi paritetici

Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 49. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Art. 48. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Art. 47. Rappresentante dei lavoratori

Art. 46. Prevenzione incendi

Art. 45. Primo soccorso

Art. 44. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo

Art. 43. GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 42. Provvedimenti in caso di inidoneità

Art. 41. Sorveglianza sanitaria

Art. 40. Rapporti del medico competente

Art. 39. Svolgimento dell’attività di medico competente

Art. 38. Titoli e requisiti del medico competen

Art. 37. Formazione dei lavoratori

Art. 36. Informazione ai lavoratori

Art. 35. Riunione periodica

Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore

Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione

Art. 32. Capacità e requisiti professionali

Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione

Art. 30. Modelli di organizzazione

Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione

Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 27. Sistema di qualificazione

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti

Art. 25. Obblighi del medico competente

Art. 24. Obblighi degli installatori

Art. 23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 22. Obblighi dei progettisti

Art. 21. Disposizioni relative ai componenti

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