Art. 53. Tenuta della documentazione
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Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E
DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 53.
Tenuta della documentazione
1. È consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque
tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo.
2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione
devono essere tali da assicurare che:
a. l’accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal
datore di lavoro;
b. la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione
della natura dei dati;
c. le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle
persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo
autogenerato dagli stessi;
d. le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati
occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;
e. sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal
presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria;
f. le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano
implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;
g. sia redatta, a cura dell’esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le
operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere
riportati i codici di accesso.
3. Nel caso in cui le attività del datore di lavoro siano articolate su vari sedi geografiche o organizzate in
distinti settori funzionali, l’accesso ai dati può avvenire mediante reti di comunicazione elettronica,
attraverso la trasmissione della password in modalità criptata e fermo restando quanto previsto al comma
2 relativamente alla immissione e validazione dei dati da parte delle persone responsabili.
4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei
dati personali.
5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle
condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le
disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità per l’eventuale eliminazione o per la tenuta
semplificata della documentazione di cui al periodo che precede sono definite con successivo decreto,
adottato, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
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6. Fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del
presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti
ad agenti cancerogeni e biologici.


