Art. 61. Esercizio dei diritti della persona offesa
| --- >Art. 60. Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare |
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Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
Art. 61.
Esercizio dei diritti della persona offesa
1. In caso di esercizio dell’azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il
fatto é commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà
immediata notizia all’INAIL ed all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini
dell’eventuale costituzione di parte civile e dell’azione di regresso.
2. Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno
facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di
procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.


