Art. 63. Requisiti di salute e di sicurezza
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Art. 63.
Requisiti di salute e di sicurezza
1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV.
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
3. L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le
relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro
utilizzati da lavoratori disabili.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio
1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei
servizi sanitari e di igiene personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro,
previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa
autorizzazione
dell’organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un
livello di sicurezza equivalente.


