Art. 66. Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
| Art. 67. Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio< --- | --- >Art. 65. Locali sotterranei o semisotterranei |
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Art. 66.
Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
1. È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in
ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia
stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi,
ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa
esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza,
vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione.
L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di
un lavoratore privo di sensi.


