Art. 67. Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio


Art. 67.
Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio
1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché gli
ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di
settore ed essere notificati all’organo di vigilanza competente per territorio.
2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi:
a) alla descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
Entro trenta giorni dalla data di notifica l’organo di vigilanza territorialmente competente può
chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati.
3. La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove é prevista la presenza di più di tre
lavoratori.
4. La notifica di cui al presente articolo é valida ai fini delle eliminazioni e delle semplificazioni di cui
all’articolo 53, comma 5.