Art. 70. Requisiti di sicurezza


Art. 70.
Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono
essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive
comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1,
e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti
generali di sicurezza di cui all’allegato V.
3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le
prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 395 del decreto Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell’articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626.
4 Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, constatino che un’attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori
dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione
nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata
conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al
mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e
regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di
sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli
articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei
confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita
prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione,
oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza
dell’attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;
b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del
fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione
dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato,
risulti la non conformità dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti
dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell’articolo 70.