Art. 72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
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Art. 72.
Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili
costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto
la propria responsabilita', che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti,
riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.
2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore
operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed
efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio
o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del
lavoratore o dei lavoratori
incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle
disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in
possesso della specifica abilitazione ivi prevista.


