Art. 73. Informazione, formazione e addestramento
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Art. 73.
Informazione, formazione e addestramento
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni
attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori
incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria
informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla
sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle
attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante,
anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono
conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione,
informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in
modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali é richiesta una specifica abilitazione degli
operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli
indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.


