Art. 79. Criteri per l’individuazione e l’uso


Art. 79.
Criteri per l’individuazione e l’uso
1. Il contenuto dell’allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di quanto previsto
all’articolo 77, commi 1 e 4.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, tenendo conto della
natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:
a) i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva,
si rende necessario l’impiego dei DPI.
2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto 2
maggio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.