Art. 81. Requisiti di sicurezza


Art. 81.
Requisiti di sicurezza
1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed
elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte.
2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di
prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma
precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme
tecniche.