Art. 82. Lavori sotto tensione


Art. 82.
Lavori sotto tensione
1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su
cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono
eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;
b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a
lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni
della pertinente normativa tecnica;
c) per sistemi di II e III categoria purchè:
1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico
provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto
tensione
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di
lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni
di cui al comma 1, lettera c), numero 1).
3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione
vigente.