Art. 83. Lavori in prossimità di parti attive


Art. 83.
Lavori in prossimità di parti attive
1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici
con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente
protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’allegato IX, salvo che vengano
adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.