Art. 89. Definizioni
| Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori< --- | --- >Art. 88.CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI |
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Art. 89.
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: cantiere: qualunque luogo in cui si effettuano
lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco é riportato nell’allegato X.
b) committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da
eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente
é il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i
compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il
responsabile del procedimento;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione
dell’opera senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito
denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito
denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il
datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al
precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;
g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative
prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera;
h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in
riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui
contenuti sono riportati nell’allegato XV;
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione
dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in
cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di
promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche
privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa
consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio
nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese
consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come
affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;
i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse
umane e materiali
l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza
lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.


