Art. 91. Obblighi del coordinatore per la progettazione


Art. 91.
Obblighi del coordinatore per la progettazione
1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell’allegato XV;
b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti
all’allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e
dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non é predisposto nel caso di lavori di
manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380
b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), é preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi
sull’opera.