Art. 94. Obblighi dei lavoratori autonomi


Art. 94.
Obblighi dei lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al
presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei
lavori, ai fini della sicurezza.