Art. 98. Requisiti professionali
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Art. 98.
Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso
di uno dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi:
LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’università e
della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a
38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o
committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per
almeno un anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in
data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da
parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore
delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte
di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle
costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica
dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le
strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via
alternativa, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi
professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli
organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia. Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui
all’allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a
conclusione di corsi avviati prima dell’entrata in vigore del presente decreto.
3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di
cui all’allegato XIV.
4. L’attestato di cui al comma 2 non é richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività
tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o
di
incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il
superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma
siano presenti i contenuti minimi di cui all’allegato XIV, o l’attestato di partecipazione ad un corso di
perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi
all’allegato XIV. L’attestato di cui al comma 2 non é richiesto per coloro che sono in possesso della
laurea magistrale LM-26.
5. Le spese connesse all’espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse
organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.


