Art. 100. Piano di sicurezza e di coordinamento
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Art. 100.
Piano di sicurezza e di coordinamento
1. Il piano é costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da
realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per
la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’allegato XI, nonché la
stima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato
da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una
planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola
tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della
stima dei costi della sicurezza sono definiti all’allegato XV.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento é parte integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto
nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia
del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima
dell’inizio dei lavori.
5. L’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di
integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono
giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata é necessaria
per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la
continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali
corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.
6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a
carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97 comma 3-bis e 3-ter. Nel
campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si
applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo


