Art. 101. Obblighi di trasmissione


Art. 101.
Obblighi di trasmissione
1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le
imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si
considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di
sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette
al coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che
sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.