Art. 102. Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza


Art. 102.
Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
1. Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e delle modifiche
significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.