Art. 105. Attività soggette
| Art. 106. Attività escluse< --- | --- >Art. 104. Modalità attuative di particolari obblighi |
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CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE
COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA
Sezione I Campo di applicazione
Art. 105.
Attività soggette
1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti
lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione, demolizione, conservazione, risana-mento, ristrutturazione o equipaggiamento, la
trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti
elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione
forestale e di sterro.
Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo
smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le
norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività
lavorativa.


