Art. 106. Attività escluse
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Art. 106.
Attività escluse
1. Le disposizioni del presente capo, ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota, non
si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel
territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree
sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
c) ai lavori svolti in mare.


