Art. 112. Idoneità delle opere provvisionali
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Art. 112.
Idoneità delle opere provvisionali
1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d’arte, proporzionate ed
idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.
2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per
eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell’allegato XIX.


