Art. 113. Scale


Art. 113.
Scale
1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e
mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I
gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata alle esigenze del
transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale
o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un
corrimano.
2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una
inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai
ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire
la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non
deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale
sono applicati o alla quale la scala é fissata. Quando l’applicazione della gabbia alle scale costituisca
intralcio all’esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della
gabbia, altre Glossary Link misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un
metro.
3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di
impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e devono avere
dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti
mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in
ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un
tirante intermedio.
È vietato l’uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse
devono inoltre essere provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per
assicurare la stabilità della scala.
4. Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non
sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le scale a mano usate per
l’accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l’una in prosecuzione
dell’altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte
esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.
5. Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse
devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.
6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità
durante l’impiego e secondo i seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e
immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in
maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con
fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o
ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
d) le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di
accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da
assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.
7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di
disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di
pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.
8. Per l’uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all’italiana o simili), oltre
quanto prescritto nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:
a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual
caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di
inflessione;
c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
d) durante l’esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.
9. Le scale doppie non devono superare l’altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata
resistenza o di altro dispositivo che impedisca l’apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
10. È ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili
conformi all’allegato XX.