Art. 114. Protezione dei posti di lavoro


Art. 114.
Protezione dei posti di lavoro
1. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali
vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di
lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.
2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la
permanenza ed il transito sotto i carichi.
3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di
blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone
direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono
richieste per i lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune.