Art. 115. Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto


Art. 115.
Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto
all’articolo 111, comma 1, lettera a), é necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione
idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti
contemporaneamente conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o
linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo
anticaduta.