Art. 118. Splateamento e sbancamento


Sezione III Scavi e fondazioni
Art. 118.
Splateamento e sbancamento
1. Nei lavori di splateamento o sbancamento se previsto l’accesso di lavoratori, le pareti delle fronti di
attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire
franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l’altezza di m 1,50, é vietato il sistema di scavo
manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.
2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per
altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all’armatura o al
consolidamento del terreno.
3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di
azione dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.
4. Il posto di manovra dell’addetto all’escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve
essere protetto con solido riparo.
5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto
necessario in relazione all’altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea
superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni
spostabili col proseguire dello scavo.