Art. 122. Ponteggi ed opere provvisionali
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Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali
Art. 122.
Ponteggi ed opere provvisionali
1. Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature
o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di
persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell’allegato XVIII.


