Art. 124. Deposito di materiali sulle impalcature
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Art. 124.
Deposito di materiali sulle impalcature
1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere é vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello
temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.
2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che é consentito dalla
resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le
manovre necessarie per l’andamento del lavoro.


