Art. 125. Disposizione dei montanti


Art. 125.
Disposizione dei montanti
1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono
risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la
costruzione.
2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per
impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi
singoli.
3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che
sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale.
4. L’altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l’ultimo impalcato; dalla parte interna dei
montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei
lavoratori che operano sull’ultimo impalcato.
5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; può essere consentita una
maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tale
caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai
relativi calcoli di stabilità.
6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due
piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.