Art. 128. Sottoponti
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Art. 128.
Sottoponti
1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a
distanza non superiore a m 2,50.
2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi per le torri di carico, per i ponti a
sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque
giorni.


