Art. 129. Impalcature nelle costruzio
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Art. 129.
Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla
costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle
casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano
raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20.
2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non
devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di 40 centimetri per l’affrancamento della
sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte può servire l’impalcato o ponte a sbalzo costruito
in corrispondenza al piano sottostante.
3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all’altezza del solaio di
copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di
materiali dall’alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte
del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell’area sottostante.


