Art. 130. Andatoie e passerelle
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Art. 130.
Andatoie e passerelle
1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio
di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere
maggiore del 50 per cento.
2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole
delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo
carico.


