Art. 131. Autorizzazione alla costruzione
| Art. 132. Relazione tecnica< --- | --- >Art. 130. Andatoie e passerelle |
|---|
Sezione V Ponteggi fissi
Art. 131.
Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego
1. La costruzione e l’impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non,
sono disciplinati dalle norme della presente sezione.
2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale
devono essere specificati gli elementi di cui all’articolo seguente.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in aggiunta all’autorizzazione di cui al comma 2 attesta,
a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già
autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74.
4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all’impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i
montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico
condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di
sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.
5. L’autorizzazione é soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio
all’evoluzione del progresso tecnico.
6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di
cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell’articolo 132.
7. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale anche dell’ISPESL per il controllo delle
caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell’autorizzazione, attraverso controlli a
campione presso le sedi di produzione.


