Art. 133. Progetto
| Art. 134. Documentazione< --- | --- >Art. 132. Relazione tecnica |
|---|
Art. 133.
Progetto
1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili
le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere
provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in
rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto
comprendente:
a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell’
autorizzazione
ministeriale;
b) disegno esecutivo.
2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio
della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle
sollecitazioni e dell’esecuzione.
3. Copia dell’autorizzazione ministeriale di cui all’articolo 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi
devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i
ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma 1.


