Art. 134. Documentazione


Art. 134.
Documentazione
1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di
vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell’articolo 131 e copia del piano di montaggio,
uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell’allegato XXII
del presente Titolo.
2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare
nell’ambito dello schema-tipo che ha giustificato l’esenzione dall’obbligo del calcolo.