Art. 136. Montaggio e smontaggio


Art. 136.
Montaggio e smontaggio
1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di
montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la
valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati
nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di
un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi
speciali costituenti il ponteggio, ed é messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei
lavoratori interessati.
2. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l’uno vicino
all’altro.
3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.
4. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio é impedito tramite fissaggio su una
superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di
efficacia equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;
c) il ponteggio é stabile;
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del
lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un’esecuzione dei lavori e
una circolazione sicure;
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi é tale da impedire lo spostamento degli elementi
componenti durante l’uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che
costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.
5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l’uso, in particolare
durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento
di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l’accesso alla zona di
pericolo, ai sensi del titolo V.
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta
sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che
hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con
riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le Glossary Link misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla
sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono
comportare.
8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati
nell’allegato XXI.