Art. 137. Manutenzione e revisione


Art. 137.
Manutenzione e revisione
1. Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione
di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza
degli ancoraggi e dei controventi, curando l’eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.
2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.