Art. 140. Ponti su ruote a torre
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Art. 140.
Ponti su ruote a torre
1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi
ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo
che non possano essere ribaltati.
2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.
3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con
sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento
involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota.
4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; é ammessa deroga a tale
obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all’allegato XXIII.
5. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.
6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando
su di essi si trovano lavoratori o carichi.


