Art. 141. Strutture speciali
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Sezione VII Costruzioni edilizie
Art. 141.
Strutture speciali
1. Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri, devono
essere adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a
che la stabilità dell’opera sia completamente assicurata.


