Art. 143. Posa delle armature e delle centine
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Art. 143.
Posa delle armature e delle centine
1. Prima della posa delle armature e delle centine di sostegno delle opere di cui all’articolo precedente, é
fatto obbligo di assicurarsi della resistenza del terreno o delle strutture sulle quali esse debbono poggiare,
in modo da prevenire cedimenti delle armature stesse o delle strutture sottostanti, con particolare riguardo
a possibili degradazioni per presenza d’acqua.


