Art. 145. Disarmo delle armature
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Art. 145.
Disarmo delle armature
1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell’articolo 142 deve essere effettuato con
cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto
la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data
l’
autorizzazione.
2. È fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi
accidentali e temporanei.
3. Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali
previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.


