Art. 148. Lavori speciali
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Art. 148.
Lavori speciali
1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando
l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano
resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.
2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire
la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e
facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.


