Art. 150. Rafforzamento delle strutture
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Sezione VIII Demolizioni
Art. 150.
Rafforzamento delle strutture
1. Prima dell’inizio di lavori di demolizione é fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di
conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.
2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di
puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.


