Art. 151. Ordine delle demolizioni


Art. 151.
Ordine delle demolizioni
1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la
sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti
o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.
2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di
quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.