Art. 152. Misure di sicurezza
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Art. 152.
Misure di sicurezza
1. La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di
servizio indipendenti dall’opera in demolizione.
2. È vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.
3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri.


