Art. 153. Convogliamento del materiale


Art. 153.
Convogliamento del materiale di demolizione
1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall’alto, ma deve essere trasportato oppure
convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due
metri dal livello del piano di raccolta.
2. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli
eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.
3. L’imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi
accidentalmente persone.
4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a
terra con mezzi idonei.
5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con
acqua le murature ed i materiali di risulta.