Art. 155. Demolizione per rovesciamento
| Art. 156. Verifiche< --- | --- >Art. 154. Sbarramento della zona di demolizione |
|---|
Art. 155.
Demolizione per rovesciamento
1. Salvo l’osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture
aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento per
trazione o per spinta.
2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita
soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo
da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti.
3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da
distanza non minore di una volta e mezzo l’altezza del muro o della struttura da abbattere e
allontanamento degli operai dalla zona interessata.
4. Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a
3 metri, con l’ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.
5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o
di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i
lavoratori addetti.


