Art. 222. Definizioni
| Art. 223. Valutazione dei rischi< --- | --- >Art. 221. SOSTANZE PERICOLOSE |
|---|
Art. 222.
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato
naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi
attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1997, n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di
classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze
pericolose solo per l’ambiente;
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo
2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di
classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati
pericolosi solo per l’ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2),
possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà
chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo
di lavoro, compresi gli agenti chimici cui é stato assegnato un valore limite di esposizione
professionale;
c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti
chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il
trattamento dei rifiuti, o che
risultino da tale attività lavorativa;
d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della
concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di
respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di
tali valori é riportato nell’allegato XXXVIII;
e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un
indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori é riportato
nell’allegato XXXIX;
f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione
dell’esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;
g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;
h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.


